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Legge 17/08/1942 n. 1150Art. 32. - Attribuzioni del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguano nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare. Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente art. 29. Legge 17/08/1942 n. 1150 – Legge urbanistica. Art. 33. - Contenuto dei regolamenti edilizi comunali I Comuni debbono, con regolamento edilizio, provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sani tarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, a dettare norme precipua mente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle ri guardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti il nucleo di am pliamento e il restante territorio comunale: 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale; 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni; 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore; 4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone; 5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale; 6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni; 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche; 8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio; 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri o lungo determinate vie e piazze; 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili; 12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici; 13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.; 14) la vigilanza dell'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare: - la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore; -l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi a carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore; -la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore. Art. 34. - Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano rego latore I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio il programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione. Art. 35. - Termini per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorso questo ultimo termine il Prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione, redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di compilazione d'ufficio, il Prefetto promuove d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Legge 17/08/1942 n. 1150 – Legge urbanistica. Art. 36. - Approvazione dei regolamenti edilizi comunali I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione. Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno e della pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 10. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Il Ministro dei lavori pubblici o il Provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione. TITOLO III DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ Dl ESPROPRIAZIONE Art. 37. - Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità Per espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della L. 25 giugno 1865 n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti. Art. 38. - Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione. Art. 39. - Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano par ticolareggiato Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica. Art. 40. - Oneri e vincoli non indennizzabili Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni. Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù. TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. Art. 41. - Sanzioni Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica a) l'ammenda fino a lire 1 milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, primo comma b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2 milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere, o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazio- Legge 17/08/1942 n. 1150 – Legge urbanistica. ne, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma. Art. 41-bis. I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso. Art. 41-ter. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 32 e 41 le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. È fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori dalla richiesta della licenza di abitazione o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di 3 anni dalla data di ricezione, da parte dell'Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune. In caso di revoca e decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. |
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